(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.  8  del
                          18 febbraio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                Contributi straordinari della Regione 
 
  1. Al fine di prestare immediata assistenza  alla  popolazione  dei
comuni colpiti dagli eventi alluvionali che si  sono  verificati  nel
periodo 4 gennaio - 11 febbraio 2014, la Regione  interviene  con  un
contributo straordinario  di  solidarieta'  in  favore  dei  soggetti
privati, a titolo  di  sostegno,  per  fronteggiare  le  prime  spese
necessarie per  il  ripristino  delle  abitazioni  e  delle  relative
pertinenze. 
  2. Possono chiedere il contributo i  nuclei  familiari  danneggiati
dall'evento  aventi  un  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente (ISEE)  massimo  di  euro  36.000,00,  riferito
all'anno  2012,  con  abitazione  abituale  e  stabile   nei   comuni
interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della  Giunta
regionale ai sensi dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi
finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29  dicembre
2003, n. 67  «Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione
civile e disciplina della relativa attivita'»). Il limite massimo del
contributo e' fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare. 
  3. La Regione procede alla ripartizione delle  risorse  disponibili
fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni  di
danno  effettuate  tramite  autocertificazione   degli   interessati,
acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico. 
  4. I criteri e le  modalita'  di  assegnazione  ed  erogazione  del
contributo sono disciplinate dai  comuni,  nel  rispetto  dei  limiti
indicati al comma 2. 
  5. Il contributo erogato dai  comuni  ai  soggetti  danneggiati  in
attuazione della presente legge puo' essere cumulato  con  ulteriori,
eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano
successivamente attivati ai sensi della legge regionale  29  dicembre
2003, n. 67  (Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione
civile  e   disciplina   della   relativa   attivita'),   oppure   di
provvedimenti nazionali.